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Pet Corner e pubblicità sanitaria PDF  | Stampa |  E-mail
Sabato 02 Aprile 2011 10:49

Gentili colleghi,

nell'ottica di una continua formazione/informazione dei nostri iscritti, abbiamo deciso di trasmettere a tutti voi,  chiarimenti riguardanti alcuni aspetti della nostra professione. Abbiamo iniziato con quelli che sono i "doveri/poteri del Direttore Sanitario" ed oggi vogliamo precisare alcuni punti riguardanti la gestione del Pet Corner.

In particolare, in merito alla possibilità di pubblicizzare il pet corner annesso al propria struttura, Vi  riportiamo quanto presente nelle linee guida della FNOVI inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico sulla Pubblicità Sanitaria.

L'Articolo in questione recita come di seguito:

Pubblicità - Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l'onorario e i costi complessivi delle prestazioni. La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine provinciale. E' vietata ogni forma di pubblicità non palese.

Nel cap. 4, par.1 delle suddette Linee guida si afferma che: ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal Medico Veterinario e, ove indicato, con presidi o attrezzature esistenti nella sua struttura.

E ancora, nel cap. 5 par.1, si ribadisce che:  Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal medico veterinario, realizza una violazione del dettato deontologico:

- la pubblicizzazione e la vendita, sia in forma diretta sia, nel caso di Internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.

Ciò premesso, codesto Ordine, ritiene impropria la pubblicizzazione di un Pet Corner, per la propria attività professionale di Medico Veterinario.

Alleghiamo alla presente nota, anche un riferimento a due Circolari FNOVI, riguardanti, appunto, l'allestimento di un Pet Corner presso una struttura sanitaria.

Dalla Circolare FNOVI 7/2007 del 28/06/07:

La Fnovi è stata recentemente raggiunta da numerose richieste di chiarimenti in ordine al rapporto esistente tra l'attività di vendita di prodotti attinenti alla peculiarità delle prestazioni vet. offerte, nota come "pet corner", e la novellata formulazione del Codice Deontologico.

Premessa la cornice deontologica che regola il fondamentale principio x cui è vietato svolgere altre attività se a causa di ciò può risultare compromessa, perchè limitata e influenzata, l'indipendenza intellettuale del vet. nell'espletamento della propria attività professionale, risulta agevole osservare che il pet corner altro non può essere che uno spazio circoscritto all'interno di una struttura vet. dedicato alla dispensazione, ai propri clienti di prodotti di supporto all'attività sanitaria, come articoli di parafarmaco, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute umana.

La necessità di dispensazione di tali prodotti può derivare dalla convenienza ad arricchire il rapporto clinico tra vet., cliente ed animale, concretizzandosi detta attività in un perfezionamento della prestazione sanitaria che si accresce della cessione di prodotti connessi alla salute animale; quindi è un servizio accessorio a quello strettamente professionale offerto dal vet. alla propria clientela e consistente nella cessione di beni inerenti la salute animale.

L'accessorietà di questa attività trova conferma anche nella posizione assunta in argomento dal Ministero delle Finanze che, dopo l'emanazione del Decreto sul farmaco n. 306/2001 (in virtù del quale risultava evidente che la cessione di un medicinale era assolutamente accessoria e dipendente dalla prestazione professionale), ha ritenuto che anche il pet corner si configurasse come attività accessoria e dipendente dalla prestazione professionale (una prestazione di servizio o una consegna di beni, quando è accessoria ad un'altra cessione o ad un'altra prestazione, sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante, perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale: quindi non solo rientra nello stesso imponile, ma attrae la stessa aliquota).

Dal punto di vista deontologico quindi, nulla osta all'attivazione del pet corner nelle strutture vet., ma la circostanza non potrà in alcun modo essere pubblicizzata essendo un completamento del servizio e non una "caratteristica del servizio" nel senso espresso dal Decreto Bersani; né i prodotti potranno essere esposti essendo l'esposizione al pubblico circostanza prettamente caratterizzante un'attività commerciale.

La realizzazione del pet corner ha frequentemente incontrato notevoli difficoltà di tipo burocratico ed organizzativo, legate alle diverse interpretazioni che i Comuni hanno adottato sull'applicabilità a questa attività delle regole dettate in materia di commercio; a fronte di illuminate soluzioni amministrative, altri Comuni hanno richiesto il rispetto di specifici adempimenti (ad. es. cambio di destinazione d'uso dei locali, metratura minima, licenza apposita x gli alimenti x animali, iscrizione alle camere di commercio, registratori di cassa, ecc.). Pertanto, se in nome del rispetto dei regolamenti comunali applicabili sul territorio, risultasse inevitabile x i vet. cambiare radicalmente l'approccio a questa attività tanto da doverla trasformare da "accessoria", nel senso finora illustrato, ad "autonoma attività di natura commerciale", allora non sarebbe in questo caso legittimo continuare a parlare di pet corner.

Anzi, in quest'ultimo caso, entrerebbero in gioco anche le regole dettate dall'accordo Stato-Regioni sulle strutture sanitarie - come recepite dalle singole regioni - prima fra tutte quella che detta la necessità che le strutture sanitarie non abbiano aree in comune con altro tipo di attività.

La Federazione ribadisce che vigilerà affinché l'attività dei propri iscritti non si trasformi da attività clinico-professionale in un'attività di tipo prettamente commerciale.


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Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Gennaio 2012 12:26