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CHIARIMENTI SUL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE INSEGNE PUBBLICITARIE
Cari colleghi,
in seguito a sollecitazioni di delucidazioni giunte da parte di numerosi veterinari LP, vi trasmetto un chiarimento relativo alla tassa sulle insegne pubblicitarie. Sembra, infatti, che le "regole" non siano uguali per tutti.
Vi indichiamo la norma nazionale alla quale i Comuni dovrebbero fare riferimento a meno di norme locali specifiche.
Saluti
Corrado Pacelli
La legge n. 75 del 2002 stabilisce, come analogamente previsto dall'art.10 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria del 2002), che "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"
L'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, definisce insegna di esercizio "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"
Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto, nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Quindi, i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio vanno assoggettati a tassazione.
Discorso a parte deve essere fatto quando nello stesso mezzo pubblicitario sono presenti anche indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, infatti l'art. 47 del succitato D.P.R. n. 495 del 1992, stabilisce che la scritta distintiva della sede di svolgimento dell'attività economica può essere "completata eventualmente da simboli o da marchi", senza che venga meno la natura di insegna di esercizio e la conseguente esenzione per superfici complessive di 5 metri.
Il comma 5 dell'art. 2-bis della legge n.75 del 2002 integra il contenuto dell'art. 10 della legge n. 448 e stabilisce inoltre, che "per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie".
Detta disposizione comporta pertanto che se, ad esempio l'unica insegna di esercizio ha una superficie di 9 metri quadrati, il titolare del mezzo pubblicitario dovrà pagare il tributo commisurandolo a detta superficie.
La misura dei 5 metri quadrati, a seguito della legge n. 75, infatti, non può più considerarsi rappresentativa di una franchigia, come era stato, invece, precisato nella circolare n. 1/DPF dell'8 febbraio 2002.
Il suddetto meccanismo di commisurazione della superficie trova applicazione anche nel caso in cui siano esposte una pluralità di insegne di esercizio. Il comma 6 infatti stabilisce lo stesso limite di 5 metri quadrati il limite per l'esenzione. Raccomanda questo articolo... |